L’eccesso di concorrenza, nelle gare di appalto oppure nei casi in cui soggetti privati (imprese, enti privati, condomini ecc.) devono affidare lavori o interventi di manutenzione straordinaria, può portare alcune imprese a formulare offerte che non coprono neppure i costi. Siano esse determinate da errori di valutazione oppure volute per estrema concorrenzialità possono essere definite ” anomale” o ” anormalmente basse” e non dovrebbero essere accettate dal committente in quanto, premonitrici di un possibile contenzioso, poiché nessuna impresa può permettersi di lavorare in perdita. Il potere di valutare l’anomalia dell’offerta , e quindi escluderla, è sempre stato riconosciuto come potere di autotutela del committente unito altresì al potere di accettazione del contratto ed infatti l’anomalia dell’offerta è sempre stata considerata motivo valido di diniego di accettazione della stessa. Sì definisce, pertanto, l’offerta anomala come ” quell’offerta che pur soddisfacendo l’esigenza di aggiudicare l’appalto o il lavoro al prezzo più basso possibile, tuttavia, a causa dell’eccessivo ribasso causato da una concorrenza esasperata, non è in grado di perseguire la preminente finalità di ottenere il corretto ed integrale soddisfacimento delle prestazioni contrattuali nei tempi prefissati da parte del soggetto aggiudicatario, con conseguenti danni all’interesse del committente ed alla migliore e più celere esecuzione dell’appalto”. Se è, infatti, interesse del committente aggiudicare l’appalto al miglior prezzo, in caso di offerta anomala, solo apparentemente il minor prezzo risulta conveniente, poiché in realtà, in forza dell’eccessivo ribasso, possono venire compromesse alcune componenti del contratto quali ad esempio la qualità del prodotto o del servizio offerto e la corretta esecuzione della prestazione. L’appalto deve, invece, essere affidato a soggetti che presentino offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate per: il profilo economico, all’insieme dei costi, ai rischi ed oneri che il soddisfacimento della prestazione comporta a carico dell’appaltatore, con l’aggiunta dell’utile che necessariamente l’imprese deve ricavare dall’esecuzione. Il tutto a garantire anche l’economia del libero mercato e la corretta e sana concorrenza tra le imprese operanti nel settore. I riflessi negativi dell’aggiudicazione dell’appalto ad un offerta anomala si producono infatti tanto sulla gestione dell’appalto stesso quanto sulla situazione economica dell’impresa, con il possibile fallimento della stessa, e sull’equilibrio del mercato. Altra conseguenza dell’aggiudicazione a prezzi eccessivamente bassi è che l’impresa esecutrice dell’appalto, essendo obbligata a contenere i costi, si vede costretta a risparmiare ricorrendo ad espedienti illeciti quali il lavoro nero e l’evasione contributiva, o anche l’inosservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, con evidente ulteriore aggravio di costi sociali, implicando nelle responsabilità così anche direttamente il committente che spesso, nel caso di un privato , è ignaro della responsabilità solidale.